Superbonus, crediti spalmati in 10 anni: a maggio arriva la rateizzazione lunga, ecco le regole.
Dal 2 maggio le imprese edilizie, le banche o altri cessionari titolari di crediti da superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche potranno ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal mese prossimo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo comunica la stessa Agenzia in base al provvedimento firmato oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, in attuazione delle ultime norme della legge sui crediti dei bonus edilizi.
Per imprese edilizie, banche e altri cessionari
I crediti non ancora utilizzati del Superbonus, Sismabonus e del Bonus barriere architettoniche potranno essere ripartiti in 10 anni. E’ una delle novità contenute nel provvedimento firmato il 18 aprile dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che, in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità. Si tratta di imprese edilizie, banche e altri cessionari che hanno crediti non ancora utilizzati e per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.
Per farlo, come ricorda l’Agenzia, basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal prossimo 2 maggio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile. Successivamente, dunque, tramite comunicazione si potrà rateizzare la parte restante della rata sia e gli eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.
Quali crediti possono essere “diluiti” in 10 anni
Come detto, la “diluzione” in 10 anni dei crediti riguarda soltanto quelli maturati grazie agli interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno. Il provvedimento del 18 aprile specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, l’Agenzia spiega che la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- >Agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- Agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.
Attenzione: ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.
Come effettuare la comunicazione
Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga (al posto di quella originariamente prevista) semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
L’esempio di calcolo fornito dall’Agenzia
Poiché la comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile, con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, porta l’esempio di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.
Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate